trasformazione in Srl, il capitale non sia inferiore a quello della
trasformata, salvo ripianamento perdite
Not. Cristiano Casalini
ccasalini@notariato.it
Una Snc ha un
capitale sociale di Lire 500.000.000, un patrimonio stimato dal perito di Lire 600.000.000.
I soci intendono
trasformare la società in Srl imputando Lire 100.000.000 a capitale sociale ed
il residuo (Lire 500.000.000) a riserva.
Io
non ravviso ostacoli a far ciò in quanto entro il limite minimo previsto
dalla legge per il tipo prescelto e quello massimo rappresentato dal patrimonio
quantificato dalla stima ritengo che il capitale della società risultante dalla
vicenda trasformativa possa esser determinato in cifra sia inferiore che
superiore a quello della "preesistente" società, rappresentando variazioni
solo nominali del suo ammontare.
Ma tra gli orientamenti dei
Tribunali del Triveneto in materia di omologhe leggo l'inquietante massima
(Q/9):
"Nella
trasformazione di società di persone in società di capitale il capitale risultante
dopo l'operazione non può esser in nessun caso inferiore a quello della società
di persone a meno che la riduzione non sia necessaria per ripianare le perdite".
Not.
A. Baldesi
abaldesi@notariato.it
Si tratta di costituire una Srl a
socio unico, nella quale il socio conferisce la propria azienda
individuale avente, come risulta dalla perizia di stima, un valore di Lire
800.000.000.
Il capitale
nominale non deve essere però fissato in una cifra superiore a Lire 190.000.000
perchè il cliente non vuole assolutamente avere il Collegio Sindacale.
La questione
sembra possibile:
1) l'esigenza di
effettività del capitale iniziale di una società a tutela dei creditori (e/o la
funzione produttiva del capitale stesso, se lo si preferisce) mi sembrano
soddisfatte quando una perizia ha attestato che
(quantomeno) Lire 190.000.000 vengono davvero conferite. La parte restante
del conferimento non viene assoggettata alla disciplina vincolistica propria
del capitale, ma a quella della riserva;
2) in caso di trasformazione,
mi pare che prevalgano l'opinione e la prassi che non vi sia obbligo di
imputare al capitale della società trasformata l'intero patrimonio
della società che si trasforma.
Not.
Andrea Cimino
In giurisprudenza
prevale l'orientamento secondo il quale nella trasformazione di società di
persone in società di capitali non v'è obbligo di imputare l'intero attivo
patrimoniale netto a capitale (al quale dovrà corrispondere solo quella parte
corrispondente almeno al minimo)
Parallelamente si
discute se la società abbia l'obbligo di imputare la differenza a riserva.
Not. Maria Alessandra Panbianco
16.07.2001
Appurato che il
capitale sociale della trasformanda Snc sia di lire 500.000.000, una
trasformazione all'esito della quale il capitale sociale di quella societa',
trasformata in Srl, sia di soli 100.000.000, non possa non farci interrogare
sull'applicazione alla fattispecie o dell'art. 2306 o
dell'art. 2445, c.c.
Sottrarre al
vincolo del capitale sociale una determinata somma da accreditare alle riserve
(come tale maggiormente disponibile da parte dei soci) è operazione
equiparabile al "rimborso ai soci delle quote pagate", cui si
riferisce il 2306, c.c., oppure al "rimborso del capitale ai soci" di
cui al 2445, c.c.
Un conto e'
disporre a favore dei soci dell'eccedenza patrimoniale netta risultante dalla
stima e non vincolata a capitale sociale (distribuzione di riserve); tutt'altra
cosa e' toccare il capitale sociale in occasione della trasformazione.
La prospettata operazione potrà essere esplicitata nelle
seguenti deliberazioni:
a) trasformazione da Snc a Srl;
b) riduzione, per esuberanza
ex 2445, del capitale sociale a lire 100 milioni, con tutti i problemi
dell'esuberanza.
Ipotizzare (a) la riduzione, ex 2306, c.c., del capitale
sociale a lire 100 milioni; (b) la trasformazione in Srl; risparmierebbe di
dover motivare l'esuberanza, ma avrebbe il difetto di mal conciliare
l'eseguibilita' a 3 mesi della riduzione con l'efficacia costitutiva della
delibera di trasformazione da societa' di persone a societa' di capitali.
Quando la delibera
e' iscritta la societa' "nasce" come Srl: qual e' in quel momento il
capitale sociale, posto che gli amministratori non dovrebbero dare esecuzione
alla delibera di riduzione (da 500 a 100 milioni) se non sono trascorsi i 3
mesi?
Tutto sommato, la posizione negativa dei Tribunali del
Triveneto non mi pare priva di fondamento: la riduzione del capitale sociale
non e'
assolutamente essenziale ai fini della caratterizzazione del
fenomeno "trasformazione"; per questo va considerata secondo le sue
norme
proprie.