trasformazione in Srl, il capitale non sia inferiore a quello della trasformata, salvo ripianamento perdite


 

Not. Cristiano Casalini

ccasalini@notariato.it

 

Una Snc ha un capitale sociale di Lire 500.000.000, un patrimonio stimato dal perito di Lire 600.000.000.

I soci intendono trasformare la società in Srl imputando Lire 100.000.000 a capitale sociale ed il residuo (Lire 500.000.000) a riserva.

 

Io non ravviso ostacoli a far ciò in quanto entro il limite minimo previsto dalla legge per il tipo prescelto e quello massimo rappresentato dal patrimonio quantificato dalla stima ritengo che il capitale della società risultante dalla vicenda trasformativa possa esser determinato in cifra sia inferiore che superiore a quello della "preesistente" società, rappresentando variazioni solo nominali del suo ammontare.

 

Ma tra gli orientamenti dei Tribunali del Triveneto in materia di omologhe leggo l'inquietante massima (Q/9):

"Nella trasformazione di società di persone in società di capitale il capitale risultante dopo l'operazione non può esser in nessun caso inferiore a quello della società di persone a meno che la riduzione non sia necessaria per ripianare le perdite".

 

 


 

Not. A. Baldesi

abaldesi@notariato.it

 

Si tratta di costituire una Srl a socio unico, nella quale il socio conferisce la propria azienda individuale avente, come risulta dalla perizia di stima, un valore di Lire 800.000.000.

 

Il capitale nominale non deve essere però fissato in una cifra superiore a Lire 190.000.000 perchè il cliente non vuole assolutamente avere il Collegio Sindacale.

 

La questione sembra possibile:

1)      l'esigenza di effettività del capitale iniziale di una società a tutela dei creditori (e/o la funzione produttiva del capitale stesso, se lo si preferisce) mi sembrano soddisfatte quando una perizia ha attestato che (quantomeno) Lire 190.000.000 vengono davvero conferite. La parte restante del conferimento non viene assoggettata alla disciplina vincolistica propria del capitale, ma a quella della riserva;

2)      in caso di trasformazione, mi pare che prevalgano l'opinione e la prassi che non vi sia obbligo di imputare al capitale della società trasformata  l'intero patrimonio della società che si trasforma.

 

 


 

Not. Andrea Cimino

acimino@notariato.it

 

In giurisprudenza prevale l'orientamento secondo il quale nella trasformazione di società di persone in società di capitali non v'è obbligo di imputare l'intero attivo patrimoniale netto a capitale (al quale dovrà corrispondere solo quella parte corrispondente almeno al minimo)

 

Parallelamente si discute se la società abbia l'obbligo di imputare la differenza a riserva.

 

 


 

Not. Maria Alessandra Panbianco

mpanbianco@notariato.it

16.07.2001

 

Appurato che il capitale sociale della trasformanda Snc sia di lire 500.000.000, una trasformazione all'esito della quale il capitale sociale di quella societa', trasformata in Srl, sia di soli 100.000.000, non possa non farci interrogare sull'applicazione alla fattispecie o dell'art. 2306 o
dell'art. 2445, c.c.

 

Sottrarre al vincolo del capitale sociale una determinata somma da accreditare alle riserve (come tale maggiormente disponibile da parte dei soci) è operazione equiparabile al "rimborso ai soci delle quote pagate", cui si riferisce il 2306, c.c., oppure al "rimborso del capitale ai soci" di cui al 2445, c.c.

 

Un conto e' disporre a favore dei soci dell'eccedenza patrimoniale netta risultante dalla stima e non vincolata a capitale sociale (distribuzione di riserve); tutt'altra cosa e' toccare il capitale sociale in occasione della trasformazione.


La prospettata operazione potrà essere esplicitata nelle seguenti deliberazioni:


a) trasformazione da Snc a Srl;

 

b) riduzione, per esuberanza ex 2445, del capitale sociale a lire 100 milioni, con tutti i problemi dell'esuberanza.


Ipotizzare (a) la riduzione, ex 2306, c.c., del capitale sociale a lire 100 milioni; (b) la trasformazione in Srl; risparmierebbe di dover motivare l'esuberanza, ma avrebbe il difetto di mal conciliare l'eseguibilita' a 3 mesi della riduzione con l'efficacia costitutiva della delibera di trasformazione da societa' di persone a societa' di capitali.

 

 

Quando la delibera e' iscritta la societa' "nasce" come Srl: qual e' in quel momento il capitale sociale, posto che gli amministratori non dovrebbero dare esecuzione alla delibera di riduzione (da 500 a 100 milioni) se non sono trascorsi i 3 mesi?


Tutto sommato, la posizione negativa dei Tribunali del Triveneto non mi pare priva di fondamento: la riduzione del capitale sociale non e'
assolutamente essenziale ai fini della caratterizzazione del fenomeno "trasformazione"; per questo va considerata secondo le sue norme
proprie.